CREDITI ECM
Il D.L.
138/2011 ha confermato per tutti i
professionisti sanitari dipendenti,
convenzionati o liberi professionisti,
l’obbligo di acquisizione dei crediti
formativi ECM; l’art. 3 comma b) del
citato decreto recita “La violazione
dell’obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e
come tale è sanzionato sulla base di
quanto stabilito dall’ordinamento
professionale che dovrà integrare tale
previsione.”
Per il triennio 2014-2016 la
Commissione nazionale per la Formazione
Continua ha determinato che il debito
formativo per tutte le professioni
soggette all’obbligo di acquisizione dei
crediti formativi è di 150 crediti.
Ogni operatore sanitario deve acquisire
i 150 crediti formativi previsti secondo
la seguente ripartizione: 50
crediti/anno (minimo 25 e massimo 75 per
ogni anno) per un totale di 150 nel
triennio. Sono estesi anche al triennio
2014 – 2016 i provvedimenti della
Determina della CNFC del 17 Luglio 2013
per il triennio 2011 – 2013 che
prevedeva:
-
Crediti
acquisiti
nel triennio
2008 - 2010 |
Riduzione
ammessa |
Obbligo
individuale
2011-2013 |
Obbligo
individuale
annuale
2011-2013 |
Da 101 a 150 |
45 |
105 |
Da 17,5 a
52,5 |
Da 51 a 100 |
30 |
120 |
Da 20 a 60 |
Da 30 a 50 |
15 |
135
|
Da 22,5 a
67,5 |
vi è , pertanto, la possibilità, anche
per questo triennio, di ridurre, fino a
un massimo di 45 crediti, il debito
formativo.
Tutti i crediti formativi possono
essere ottenuti mediante la
partecipazione a
corsi FAD senza più alcuna
limitazione.
La
Commissione nazionale ECM nella seduta
del 7 febbraio 2013, infatti, ha
adottato la seguente determina: “Gli
infermieri professionali, per il
triennio in corso (2011/2013), possono
acquisire il 100% dei crediti formativi
per la tipologia formazione a distanza
con o senza tutoraggio."
Il docente può acquisire crediti
formativi in proporzione al tempo
dedicato alla lezione/relazione tenuta
in eventi accreditati. Per ogni mezz’ora
di lezione si ha diritto ad un credito
formativo; 2 crediti formativi per ogni
ora effettiva di docenza in ECM.
I docenti/relatori non possono
conseguire i crediti formativi in
qualità di partecipanti ad eventi nei
quali effettuano attività di docenza.
Per le tipologie
docenze e tutor, attività di ricerca,
convegni e congressi, gruppi di
miglioramento o di studio, comitati
il numero massimo di crediti acquisibili
non può eccedere complessivamente il 60
% del monte crediti triennale
ottenibile da un singolo operatore
sanitario (90 crediti su 150).
Nell’ambito delle
professioni
sanitarie mediche, al fine di
ottenere i crediti formativi ECM,
occorre scegliere le attività formative
alle quali iscriversi in base alla
specializzazione posseduta e
all’attività esercitata e segnalarla
correttamente, laddove richiesto. Per
eventuali equipollenze ed affinità alla
disciplina medica oggetto dell’attività
formativa di specifico interesse si
rimanda rispettivamente al D.M.
30.01.1998 e al D.M. 31.01.1998.
La Commissione Nazionale per la
Formazione Continua ha determinato il
numero dei crediti che ciascun operatore
deve conseguire nel periodo 2002-2007:
2002: crediti 10 (1/2 giorni di E.C.M.)
2003: crediti 20 (2/3 giorni di E.C.M.)
2004: crediti 30 (3/4 giorni di E.C.M.)
2005: crediti 30 (4/6 giorni di E.C.M.)
2006: crediti 30 (4/6 giorni di E.C.M.)
2007: crediti 30 (4/6 giorni di
E.C.M.)
Il numero dei crediti, che ciascuna
categoria deve conseguire nel periodo
2002-2007, è uguale per tutte le
categorie ed è pari a 150 crediti
formativi.
Successivamente al periodo della
sperimentazione, anni 2002-2007,
nell’'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto
2007 concernente il "Riordino del
sistema di Formazione Continua in
Medicina", è previsto, tra l'altro, che
ogni operatore sanitario deve
acquisire 150 crediti formativi nel
triennio 2008-2010 secondo la
seguente ripartizione:
50 crediti/anno per un totale di 150
crediti nel triennio 2008-2010.
In particolare dei 150 crediti formativi
da conseguire nel triennio 2008-2010,
almeno 90 devono essere "nuovi"
crediti, mentre fino a 60 crediti
possono derivare dal riconoscimento di
crediti formativi acquisiti negli anni
della sperimentazione a partire
dall'anno 2004 fino all'anno 2007.
I crediti formativi da acquisire nel
triennio 2011 – 2013 sono 150,
ripartiti in 50 crediti/anno (minimo 25
e massimo 75 per anno).
La Commissione Nazionale ha previsto,
come innanzi descritto, la possibilità
di riportare fino ad un massimo di 45
crediti dal triennio precedente, anni
2008-2010.
Gli operatori sanitari possono
conseguire al massimo 1/3 dell’intero
ammontare di crediti di ciascun triennio
attraverso la partecipazione ad eventi
formativi su invito diretto di Sponsor
(qualsiasi soggetto privato che fornisce
finanziamenti, risorse o servizi a un
Provider ECM mediante un contratto a
titolo oneroso in cambio di spazi di
pubblicità o di attività promozionali
per il nome e/o i prodotti del soggetto
sponsorizzante); ogni operatore
sponsorizzato deve trasmettere, al
Provider che gestisce il corso, una
copia dell’invito o una dichiarazione
sottoscritta attestante l’invito o
l’autorizzazione della propria
Amministrazione a partecipare al corso
medesimo in virtù dell’invito da parte
dello Sponsor. Agli operatori che
conseguono, in seguito alla
partecipazione ad eventi formativi su
invito diretto da parte di Sponsor, un
numero di crediti superiore a 1/3
dell’intero ammontare di crediti di
ciascun triennio, l’eccedenza non verrà
considerata al fine del computo totale
dei crediti necessari per il triennio.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM, gli operatori sanitari
devono essere effettivamente presenti
per tutta la durata degli
eventi/progetti formativi accreditati (100%
delle presenze), anche brevissime
assenze determinano l’impossibilità di
acquisire i crediti previsti.
Esoneri
E’ esonerato in toto dall'obbligo
dell'acquisizione dei crediti formativi
- per tutto il periodo di formazione -
il personale sanitario che frequenta i
corsi di formazione di seguito citati:
-corso di specializzazione, dottorato di
ricerca, master, corso di
perfezionamento scientifico e laurea
specialistica;
-corso di formazione specifica in
medicina generale;
-corsi di formazione e di aggiornamento
professionale svolti ai sensi dell’art.
1, comma 1, lettera d) “Piano di
interventi contro l’Aids” di cui alla
Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata
nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
La frequenza di corsi universitari
diversi da quelli sopraelencati, dà
diritto all’esonero di 4 crediti per
mese, a condizione che essi abbiano una
durata superiore a 15 giorni per ciascun
mese.
Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo
ECM, nella misura di 4 crediti per ogni
mese nel quale il periodo di sospensione
dell’attività professionale sia
superiore a 15 giorni, gli operatori
sanitari che sospendono l’esercizio
della propria attività a seguito di:
-congedo maternità obbligatoria
-congedo parentale e malattia figlio
-adozione e affidamento preadottivo
-adozione internazionale e aspettativa
non retribuita durata espletamento
pratiche
-congedo retribuito per assistenza ai
figli portatori di handicap
-aspettativa senza assegni per gravi
motivi familiari così come disciplinato
dai CCNL delle categorie di appartenenza
-permesso retribuito per gli operatori
affetti da gravi patologie così come
disciplinato dai CCNL delle categorie di
appartenenza
-assenza per malattia così come
disciplinato dai CCNL delle categorie di
appartenenza
-richiamo alle armi o servizio
volontariato alla C.R.I.
-aspettativa per incarichi di alta
amministrazione di natura gestionale
-aspettativa per cariche pubbliche
elettive
-aspettativa per la cooperazione
internazionale
-distacchi sindacali
I periodi
di esonero e di esenzione sono
cumulabili ma non sovrapponibili, è cura
dell’operatore sanitario che ha fruito
dei citati esoneri o esenzioni
presentare la relativa documentazione
agli Ordini, Collegi o Associazioni
professionali
Occorre specificare che nel caso in cui
il periodo di assenza dal lavoro
ricadesse a cavallo di due anni, l'anno
di validità per l'esenzione dai crediti
sarà quello in cui il periodo di assenza
risulta maggiore. Ad esempio: se
l'astensione cade nel periodo da
settembre 2013 a gennaio 2014,
l'esenzione dall'obbligo di acquisire i
crediti sarà valida esclusivamente per
l'anno 2013. Eventuali crediti acquisiti
nel periodo di esenzione/esonero non
sono considerati ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo formativo
triennale e non possono essere portati
in detrazione.
Dal 2 dicembre 2013 gli operatori
sanitari possono consultare, sul portale
del CO.Ge.A.P.S (Consorzio
Gestione Anagrafe Professioni
Sanitarie), previa registrazione, i
crediti ECM acquisiti e pianificare il
proprio percorso di formazione. E’
partita, infatti, la sperimentazione
nazionale del 'dossier formativo'.
Scopo del progetto è quello di
valorizzare al meglio, dopo una fase
sperimentale di assestamento, il
percorso del professionista nel
conseguimento del suo fabbisogno
formativo. Il dossier sarà composto
dinamicamente, in autonomia, da ciascun
professionista a partire
dall'individuazione degli obiettivi
formativi nazionali.
Sono 29 le aree in cui si articolano gli
obiettivi formativi che vanno a comporre
il “dossier formativo individuale”
di ciascun operatore sanitario, che
dovrà integrare obiettivi formativi di
sistema (con tematiche di valore
strategico aziendale), obiettivi
formativi di processo (con tematiche
legate al miglioramento della qualità
dei processi nella specifica area
sanitaria in cui opera) e obiettivi
formativi tecnico-professionali (rivolti
all’acquisizione di conoscenze e
competenze nel settore di attività).
Indicati come di particolare rilievo per
il SSN e i SSR le tematiche legate
all’umanizzazione delle cure e terapia
del dolore e alla qualità dei sistemi e
dei processi clinico - assistenziali.
Non potranno rientrare nel sistema ECM i
corsi di formazione sulle medicine non
convenzionali, che potranno essere
oggetto di corsi soltanto se il
programma prevede prove di efficacia e
un confronto con la medicina
tradizionale.
Gli Ordini, i Collegi, le
Associazioni professionali e le relative
Federazioni rivestono un ruolo centrale
nella certificazione/attestazione della
formazione svolta.
Il CO.GE.A.P.S. , infatti, riceve le
informazioni relative al conseguimento
dei crediti ECM degli operatori
sanitari, dai Provider nazionali e
regionali e le rende disponibili a
Ordini, Collegi e Associazioni affinché
gli stessi possano certificare/attestare
i crediti acquisiti da ciascuno degli
aventi obbligo.
Il computo dei crediti rimane un
onere dei singoli operatori sanitari,
mentre la verifica degli stessi, per il
rilascio della
certificazione/attestazione dei crediti
formativi acquisiti, è compito degli
Ordini, dei Collegi, delle Associazioni
professionali.
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